Saldo Irap 2019 e acconto Irap 2020: quando non sono dovuti – recenti interventi di Agenzia Entrate

Entro il prossimo 30.11.2020 è necessario procedere alla spedizione telematica della Dichiarazione Irap 2020 anno imposta 2019. A tal proposito, l’art. 24 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto una agevolazione importante conseguente al momento di grande emergenza legato alla diffusione del virus Covid-19.

La norma in questione prevede, per quelle imprese che hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 250.000.000 euro:

  • l’azzeramento del saldo Irap dovuto in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • l’azzeramento della prima rata di acconto Irap, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Vengono escluse da tale agevolazione le amministrazioni pubbliche, le imprese che esercitano attività assicurativa, nonché gli intermediari finanziari e le società di partecipazione ex art. 162-bis DPR n. 917/1986.

Agenzia Entrate, al fine di evitare trattamenti diversificati, è intervenuta recentemente sul tema con la circolare n. 25/E/2020. E’ stato precisato che il saldo Irap del periodo d’imposta 2019, per il quale è previsto l’esonero dal versamento, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza Irap risultante dalla precedente dichiarazione (cioè dal modello Irap 2019 anno imposta 2018) e non ancora utilizzata in compensazione, sia essa “esterna” (cioè tramite modello F24) e/o “interna.

L’eccedenza Irap del periodo di imposta 2018 non utilizzata a scomputo del saldo Irap dell’anno di imposta 2019 può essere quindi recuperata con la dichiarazione modello Irap 2020 ed essere utilizzata secondo le modalità previste per le eccedenze d’imposta, cioè tramite rimborso, riporto all’anno successivo ovvero compensazione.

 

Per quel che riguarda la compilazione del modello, sarà necessario inserire nella sezione II del quadro IR, riportando nel rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo» la quota dell’eccedenza Irap relativa al periodo di imposta 2018 utilizzata in tale sezione a scomputo del saldo Irap 2019, il cui versamento non è dovuto. Questo importo, o, meglio, la somma degli importi dei righi IR27 e IR28, deve essere poi ripartita tra i righi IR29 e/o IR30 e/o IR31.

Va inoltre evidenziato che il presente si configura come aiuto di Stato, cumulabile con gli aiuti previsti dai Regolamenti «de minimis» a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. I contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo Irap del periodo di imposta 2019 dovranno compilare nel modello Irap 2020 anno 2019          la sezione XVIII del quadro IS, indicando:

  • nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
  • nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
  • nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
  • nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
  • nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
  • nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo Irap relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 D.L. n. 34/2020.

 

Agenzia Entrate, poi, con la circolare n. 27/E/2020 è intervenuta su altre questioni attinenti la suddetta tematica.

1 – Irap dovuta per l’anno di imposta 2020

Il primo punto riguarda la determinazione del saldo Irap dovuto per l’esercizio 2020: il calcolo è evidentemente connesso con quello dell’acconto, posto che l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto medesimo (anche se non dovuto) viene escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per l’anno di imposta 2020.

L’importo della prima rata di acconto potrebbe essere determinato diversamente, a seconda che il contribuente scelga di calcolarlo con il metodo previsionale o con quello storico.

Agenzia Entrate chiarisce sul punto che, a prescindere dalla modalità di determinazione scelta per la quantificazione del secondo acconto, il primo acconto “figurativo” non può mai superare il 40% (ovvero il 50% per i soggetti Isa) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

In sintesi, operano due limiti nella quantificazione del primo acconto “figurativo”:

  • il primo limite consiste nell’individuazione dell’importo limite dovuto a titolo di primo acconto determinato con il metodo storico (tale limite opera nel caso in cui l’imponibile Irap 2020 sia maggiore di quello relativo al periodo di imposta 2019),
  • il secondo limite corrisponde al 40% (o il 50%, in caso di soggetti Isa) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per l’anno di imposta 2020 (questo secondo limite opera nel caso in cui l’imponibile Irap 2020 sia inferiore a quello dell’anno di imposta 2019).

 

Compensabilità del primo acconto

Alla luce di questo chiarimento, non si pone nemmeno il problema della compensabilità dell’eventuale credito Irap emergente in caso di eccedenza del primo acconto rispetto al saldo dovuto: il primo acconto “figurativo”, infatti, stante quanto appena esposto, non potrà mai essere superiore al limite del 40% (o 50%) del saldo dovuto.
A tal proposito, la circolare richiama il seguente esempio.

Ipotizzando che un contribuente non sia tenuto ad applicare gli Isa e che utilizzi il metodo “storico”, se l’Irap:

dovuta per il periodo d’imposta 2019 fosse pari a Euro 1.000,
effettivamente dovuta per l’anno d’imposta 2020 è pari a Euro 200,
versata a titolo di secondo acconto per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 600 euro,

in questo caso, il primo acconto “figurativo” da scomputare dall’imposta dovuta (pari a Euro 200) è pari a 80 euro (ossia il 40% di Euro 200). Quindi, la dichiarazione Irap 2021 anno imposta 2020 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)], esclusivamente riconducibile al maggior versamento a titolo di secondo acconto.

Altri chiarimenti

La circolare fornisce chiarimenti anche rispetto all’ambito di applicazione dell’art. 20 D.L. n. 23/2020, con il quale le disposizioni concernenti gli interessi e le sanzioni per il caso di insufficiente o di omesso versamento degli acconti non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

La disposizione, che trova applicazione soltanto per gli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, richiama espressamente soltanto le imposte Irpef, Ires e Irap, ragion per cui è stato chiesto di chiarire se tale previsione trovi applicazione anche in  relazione alle “addizionali” di dette imposte.

Sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che la disposizione in esame, oltre a trovare applicazione ai fini del versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari, dell’Ivie e dell’Ivafe, si applica anche agli acconti relativi alle addizionali delle richiamate imposte con scadenza 30 giugno 2020.

La disposizione agevolativa non trova quindi applicazione ai fini del versamento dell’addizionale regionale Irpef, posto che, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno 2019.

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